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Anche l’indebita riduzione dell’imponibile con costi inesistenti integra la dichiarazione infedele

/ REDAZIONE

Giovedì, 13 dicembre 2018

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Il reato di dichiarazione infedele – a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 158/2015 all’art. 4 del DLgs. 74/2000 – è integrato, oltre che dalla condotta di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione fissata in 150.000 euro), anche dalle condotte di indebita riduzione dell’imponibile con l’indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi) e di sottofatturazione. Non assume, invece, rilievo nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti (Cass. n. 30686/2017).

Nel caso affrontato dalla Cassazione nella sentenza n. 55485, depositata ieri, era stata accertata l’inesistenza (e non la mera fittizietà) di costi per più di 800.000 euro, a fronte della mancanza di qualsiasi documentazione a sostegno della loro oggettiva sussistenza. Si tratta, dunque, secondo i giudici di legittimità, di componenti negativi mai venuti concretamente (“in rerum natura”) ad esistenza, con conseguente indebita riduzione dell’imponibile. Ciò, pertanto, determina l’integrazione del reato di infedele dichiarazione; atteso che, ove tali componenti negative inesistenti fossero state giustificate da fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, ciò avrebbe determinato la configurabilità del più grave reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 74/2000.

Quanto, poi, all’elemento psicologico del reato, viene confermato il principio secondo cui, anche in presenza di reati a dolo specifico, la sussistenza della cosciente e volontaria direzione finalistica dell’atto (nella specie, il fine di evadere le imposte), può essere desunto da una pluralità di indizi quando questi siano gravi, precisi e concordanti.

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