Non imponibilità IVA per le triangolari con lavorazione su yacht
Secondo i giudici della C.T. Prov. La Spezia determinante il trasferimento dell’imbarcazione in altro Stato Ue
La Commissione tributaria della Spezia (sentenza n. 400 dell’11 dicembre 2018), decidendo sul ricorso di un noto cantiere navale ligure, ha affrontato il particolare caso delle lavorazioni eseguite su imbarcazioni destinate a essere cedute in un altro Stato dell’Unione europea, riconoscendo il beneficio del regime di non imponibilità IVA ex art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93.
Nella situazione affrontata dai giudici, una società italiana (IT1) realizzava yacht e li trasferiva fisicamente a un’altra società italiana (IT2), la quale eseguiva alcune lavorazioni sul bene prima che il medesimo venisse trasportato al cessionario in un altro Stato Ue (Malta).
Lo schema è quello di una triangolazione “impropria”, giacché a una doppia movimentazione del bene (da IT1 a ...
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