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LAVORO & PREVIDENZA

I rapporti di lavoro continuano con la liquidazione giudiziale

Il curatore può esercitare la facoltà di recesso facendo comunque riferimento alle regole per l’intimazione del licenziamento

/ Gabriele MORO

Martedì, 15 gennaio 2019

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Col nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019 in attuazione della L. n. 155/2017 – il fallimento viene sostituito dalla nuova procedura di liquidazione giudiziale, dotata di un procedimento ispirato ai principi di rapidità e concentrazione senza stravolgerne gli attuali caratteri fondamentali, fatti salvi gli opportuni adattamenti lessicali.

Sul versante lavoristico, il decreto legislativo tende ad armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza dell’imprenditore con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa europea ed, in particolare, dalla Carta sociale europea di Strasburgo del 3 maggio 1996, ratificata

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