I rapporti di lavoro continuano con la liquidazione giudiziale
Il curatore può esercitare la facoltà di recesso facendo comunque riferimento alle regole per l’intimazione del licenziamento
Col nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019 in attuazione della L. n. 155/2017 – il fallimento viene sostituito dalla nuova procedura di liquidazione giudiziale, dotata di un procedimento ispirato ai principi di rapidità e concentrazione senza stravolgerne gli attuali caratteri fondamentali, fatti salvi gli opportuni adattamenti lessicali.
Sul versante lavoristico, il decreto legislativo tende ad armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza dell’imprenditore con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa europea ed, in particolare, dalla Carta sociale europea di Strasburgo del 3 maggio 1996, ratificata
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