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Per la non punibilità per omesso versamento di ritenute deve pagare il vecchio amministratore

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 gennaio 2019

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La Cassazione n. 1511/2019 ha precisato che il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 2 comma 1-bis primo e secondo periodo del DL 463/1983 convertito), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento (attualmente fissato al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi); essendo irrilevante, ai fini dell’individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all’art. 2 comma 1-bis terzo periodo del DL 463/1983 convertito.

Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo.
In tale ambito, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ex art. 2 comma 1-bis terzo periodo del DL 463/1983, resta colui che era obbligato al momento dell’insorgenza del debito anche se, medio tempore, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa.

Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché ricade solo sull’autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

In ogni caso, l’imputato che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla ricordata diffida e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all’obbligazione in nome e per conto di quest’ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all’art. 1180 c.c.

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