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Il trust estero può configurare una bancarotta fraudolenta

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 febbraio 2019

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5855 depositata ieri, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta, ex art. 216 del RD 267/1942, in un’ipotesi in cui la condotta distrattiva si configurava in una complessa operazione immobiliare che aveva portato alla segregazione di un appartamento e delle relative pertinenze per mezzo di un trust con sede estera.

Si ricorda che il trust, sebbene sia un negozio assolutamente legittimo, si presta spesso a meccanismi distorti.
Con tale strumento è stato, qui, istituito un vincolo di destinazione che affidava il bene in capo al trustee (una società estera) una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo a vantaggio del beneficiario.
Di fatto la cessione aveva sottratto alla garanzia patrimoniale il valore di scambio sul mercato dell’alloggio, mantenendone il valore d’uso nella disponibilità del fallito, attraverso l’attribuzione a costui di un diritto reale di abitazione, connotato dal crisma della personalità dell’utilizzo, alla luce del disposto dell’art. 1024 c.c. (secondo cui i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione) e della durata vitalizia del titolare ancora in giovane età.

Secondo la Cassazione non si trattava, nel caso di specie, di una mera simulazione, bensì di un complesso di atti negoziali posti in essere in frode con l’obiettivo di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori.

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