Solo il rischio elettivo esclude la responsabilità del datore nell’infortunio
L’esclusione c’è se la condotta del lavoratore è «abnorme»; il datore è responsabile ex art. 2087 c.c., invece, in caso di imprudenza del dipendente
Ai sensi dell’art. 2087 c.c., l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il dovere imposto al datore di lavoro da questa disposizione – norma di chiusura del sistema antinfortunistico e integrativa del contratto di lavoro – non si esaurisce nella predisposizione di misure tipizzate da specifiche previsioni ma si estende sino a comprendere l’attuazione di ogni misura necessaria alla effettiva salvaguardia della sicurezza e salute del lavoratore.
Per giurisprudenza consolidata, il dovere di prevenzione ex art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Non è previsto, infatti, un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata ...
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