Ammissione del creditore come ipotecario anche se il bene non è del fallito
Al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare (e non quale creditore meramente chirografario), è possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non fa attualmente parte dell’attivo fallimentare.
A tale scopo, però, è necessario che, in base a quanto richiesto dall’art. 93 del RD 267/42 (come introdotto dal DLgs. 5/2006), la domanda di insinuazione indichi le ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione. L’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà comunque subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 5341 depositata ieri, con la quale ha accolto il ricorso e rinviato la causa al Tribunale di Reggio Emilia, perché decida la questione sulla base del principio enunciato.
Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente chiedeva di essere ammesso al passivo fallimentare in posizione di creditore ipotecario, sebbene l’immobile non fosse nella titolarità della società fallita, affermando, però, che esso poteva essere vittoriosamente assoggettato ad azione revocatoria e, quindi, rientrare nel patrimonio della società fallita.
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