Misure supplementari di verifica per l’adeguata verifica rafforzata
Il professionista deve effettuare opportuni riscontri documentali per identificare i titolari effettivi e per appurare l’eventuale uso di identità false
Nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, desta particolari preoccupazioni l’adeguata verifica “rafforzata” della clientela di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 231/2007.
Ciò in quanto il legislatore non individua in modo netto né i presupposti né le modalità di assolvimento dell’obbligo: con riferimento ai primi, l’art. 24 si limita a sottolineare che l’adeguata verifica rafforzata è subordinata a una valutazione di rischio elevato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo da parte del professionista obbligato, che a tal fine può avvalersi di alcuni indicatori individuati dalla medesima norma in relazione al cliente, ai servizi e alle aree geografiche di riferimento.
A titolo esemplificativo, tra i fattori di rischio riferiti al cliente sono
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