Dati sui finanziamenti post sisma erogati fino al 2018 da inviare entro il 31 luglio 2019
Con il provvedimento n. 73818 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati dei finanziamenti agevolati ex art. 5 comma 5 del DL 189/2016 convertito.
Tale decreto stabilisce che a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, siano erogati – con le modalità del finanziamento agevolato – i contributi di cui all’art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) del DL 189/2016, previsti per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno.
Il successivo comma 5 stabilisce che al beneficiario del finanziamento agevolato sia riconosciuto un credito d’imposta, fruibile solo in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186585/2016 sono state invece individuate le modalità di fruizione del credito d’imposta (si veda “Sisma, fissate le regole per il credito d’imposta da finanziamento agevolato” del 5 novembre 2016). Con il provvedimento di ieri, infine, sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell’importo delle singole rate e dei dati di eventuali risoluzioni.
I dati relativi ai finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2018, compresi i dati di eventuali risoluzioni, devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2019.
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