Spetta al giudice determinare la durata delle pene accessorie per la bancarotta
La regola dettata dall’art. 37 c.p. può essere un criterio, ma non l’unico
La Corte Costituzionale ha di recente ritenuto l’illegalità delle pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, stabilite per la bancarotta fraudolenta secondo un criterio fisso di durata (Corte Cost. n. 222/2018). In particolare, è stato dichiarato illegittimo l’ultimo comma dell’art. 216 del RD 267/1942 nella parte in cui dispone che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché “la condanna per uno dei fatti
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