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IMPRESA

Spetta al giudice determinare la durata delle pene accessorie per la bancarotta

La regola dettata dall’art. 37 c.p. può essere un criterio, ma non l’unico

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 3 aprile 2019

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La Corte Costituzionale ha di recente ritenuto l’illegalità delle pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, stabilite per la bancarotta fraudolenta secondo un criterio fisso di durata (Corte Cost. n. 222/2018). In particolare, è stato dichiarato illegittimo l’ultimo comma dell’art. 216 del RD 267/1942 nella parte in cui dispone che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché “la condanna per uno dei fatti

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