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Non spetta l’esenzione IVA per l’insegnamento universitario della società non autorizzata

/ REDAZIONE

Giovedì, 4 aprile 2019

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Con la risposta a interpello n. 94 pubblicata ieri, 3 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione IVA alle prestazioni didattiche relative a materie presenti nell’ordinamento universitario rese da una società non autorizzata dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Il caso esaminato riguarda una società che eroga servizi di formazione in modalità e-learning, tramite il suo portale web, a studenti di scuola secondaria e universitari nonché ad aziende. L’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72 riconosce l’esenzione IVA alle “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (...)”.

I requisiti e le forme di riconoscimento sono definiti da disposizioni normative non fiscali. Tenuto conto che i chiarimenti sul riconoscimento forniti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/2008 non sono applicabili nell’ambito universitario, l’Agenzia delle Entrate ha interpellato il MIUR il quale ha chiarito, fra l’altro, che istituzioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare titoli equipollenti a quelli universitari in casi tassativamente indicati dalla legge e in ogni caso previa autorizzazione del predetto Ministero.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, dunque, che la citata esenzione IVA non può essere riconosciuta alla società, in quanto la stessa non è stata autorizzata dal MIUR. Le prestazioni non sono rese neppure nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici che avrebbe potuto far ritenere sussistente un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa realizzata.

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