Base imponibile del conferimento al lordo del mutuo personale
Nel caso in cui un privato persona fisica conferisca in società un immobile, dalla base imponibile dell’imposta di registro non possono essere dedotte le passività connesse a ipoteche che, pur se gravanti sull’immobile conferito in società, sono state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società. Lo chiarisce la Cassazione, con l’ordinanza n. 9209 depositata ieri.
La Corte ricorda che, in caso di conferimenti in società di beni immobili, la base imponibile dell’imposta di registro va determinata deducendo dal valore dell’immobile solo e unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (Cass. nn. 475/2018 e 9580/2013).
L’art. 50 del DPR 131/86, infatti, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/Cee, in base alla quale l’imposta di registro è liquidata sul valore reale del bene conferito dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri supportati dalla società a causa di ciascun conferimento. Non è quindi possibile che la norma nazionale consenta la deducibilità indiscriminata di passività e oneri gravanti sul bene conferito, essendo al contrario necessaria una attenta verifica della sussistenza del collegamento tra le passività e i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti allo scopo di eludere il carico tributario (Cass. n. 23234/2015).
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