In G.U. le disposizioni Bankitalia su organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 di ieri è stato pubblicato il provvedimento della Banca d’Italia 26 marzo 2019, contenente disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il provvedimento dà attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 90/2017, di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio e recepisce le novità del regolamento sul punto di contatto centrale e gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l’altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario.
I destinatari devono adeguarsi alle disposizioni entro il 1° giugno 2019.
Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020:
- l’obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati;
- l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune;
- l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio: i destinatari trasmettono alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.
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