Dal Ministero del Lavoro indicazioni sulle attività di interesse generale per gli enti del Terzo settore
Con la nota n. 3650/2019, il Ministero del Lavoro precisa in quali termini devono essere indicate le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017 negli statuti degli enti del Terzo settore.
Più precisamente, l’individuazione di una o più attività di interesse generale non può esplicarsi nell’inserimento pedissequo di un elenco di tutte le attività previste dalla norma o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale.
La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia della volontà del legislatore di garantire agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente. D’altra parte, tale autonomia non può portare a eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati di aderire a una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità.
Conseguentemente, nel rispetto dell’art. 21 del DLgs. 117/2017, gli statuti devono indicare sia l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, sia le finalità solidaristiche e di utilità sociale che l’ente sceglie di perseguire.
Ferma restando la prevalenza delle attività di interesse generale, gli enti del Terzo settore possono esercitare anche attività diverse, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
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