Le anomalie dei contratti di leasing nautico non sono abuso del diritto
Un basso prezzo di riscatto non è interpretabile come indizio di anomalia
Con le sentenze nn. 9590 e 9591 del 5 aprile 2019 la Cassazione, a conferma di quanto già statuito dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio, ha rigettato i ricorsi dell’Amministrazione finanziaria, la quale contestava l’applicazione del regime IVA forfetario, di cui all’art. 7 comma 4 lett. f) del DPR 633/72 (applicabile ratione temporis), afferente contratti di leasing nautico, in luogo dell’applicazione ordinaria dell’imposta per la cessione delle imbarcazioni oggetto dei contratti.
La vicenda trae origine dalla contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate secondo cui alcuni elementi del contratto, asseritamente anomali, avrebbero fatto propendere per una simulazione di un leasing finanziario volta al mero ottenimento di vantaggi fiscali
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