Rettifica della detrazione IVA anche per le manutenzioni straordinarie
Con la risposta a interpello n. 131 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto corretta la rettifica della detrazione IVA operata da una società in relazione all’imposta assolta sulle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su immobili.
Nello specifico, la società aveva acquisito il diritto di usufrutto degli immobili in argomento e li aveva poi concessi in locazione assoggettando ad IVA i relativi canoni. Successivamente, avendo ceduto il diritto di usufrutto in regime di esenzione, aveva rettificato l’IVA detratta sulle spese sostenute per le migliorie eseguite sugli immobili stessi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale rettifica della detrazione IVA appare corretta. Infatti, anche alla luce dei chiarimenti già forniti nell’ambito della giurisprudenza comunitaria e nella prassi amministrativa (circ. n. 40/2002 e ris. n. 194/2002), le spese per migliorie aventi carattere di “manutenzione straordinaria” devono considerarsi spese relative a beni ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione IVA e, come tali, soggette alla medesima disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui incrementano il valore, a norma dell’art. 19-bis2 commi 2 e 8, secondo periodo, del DPR 633/72. È corretto, inoltre, considerare quale “dies a quo” del periodo decennale di osservazione fiscale quello dell’ultimazione della manutenzione straordinaria del bene immobile.
Nessuna rilevanza ha, dunque, il comma 8, primo periodo, dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72 che, nel prevedere l’applicabilità delle disposizioni normative relative ai beni ammortizzabili anche ai beni immateriali di cui all’art. 103 del TUIR (es. opere dell’ingegno, diritti di bervetto, ecc.), si riferisce a quelle fattispecie, diverse dal caso esaminato, che ai fini IVA integrano servizi ad utilità pluriennale che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni ammortizzabili.
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