Dal Ministero chiarimenti su assetti proprietari e lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale
Se, all’interno degli assetti proprietari, sono presenti soggetti for profit, formalmente attraverso la partecipazione a un consorzio senza scopo di lucro, ma in misura consistente, l’impresa sociale è sottoposta al controllo di soggetti con una natura giuridica incompatibile con quella dell’impresa sociale stessa, date ampiezza e variabilità delle situazioni preclusive previste dall’art. 4 comma 3 del DLgs. 112/2017.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con due note pubblicate ieri.
Nel dettaglio, la nota n. 4096/2019 contiene precisazioni in risposta a due quesiti su assetti proprietari e cariche sociali. Il citato art. 4 pone il divieto, per gli enti con scopo di lucro, di esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’art. 2359 c.c. Come anticipato, per il Ministero la presenza di soggetti profit in misura consistente e, anzi, nel caso concreto, ampiamente maggioritaria, porta a una natura incompatibile con quella dell’impresa sociale; non sembra poi sufficiente ad annullare il rischio la configurazione della pluralità di imprese profit come consorzio formalmente privo di scopo di lucro.
Sulle cariche sociali, la nota chiarisce che la norma ex art. 7 comma 2 del DLgs. 112/2017, per cui i rappresentanti degli enti di cui all’art. 4 comma 3 non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale, va intesa nel senso che le cariche sociali differenti dalla presidenza dell’ente possono essere assunte anche da soggetti nominati da enti aventi scopo di lucro. Ciò purché non si configuri la possibilità che attraverso di esse sia violato il divieto previsto dall’art. 4 comma 3.
Se poi il vicepresidente dell’impresa sociale, conformemente allo statuto, può, in caso di assenza del presidente, assumerne i relativi poteri e quindi la relativa capacità di influenzare o indirizzare l’impresa, il Ministero ritiene che anche per lui valgano le stesse considerazioni sull’interpretazione dell’art. 7 comma 2 del DLgs. 112/2017.
La nota n. 4097/2019 ha invece chiarito che il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale, ex art. 2 comma 4 del DLgs. 112/2017, deve effettuarsi “per teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori e che le persone svantaggiate non concorrono a determinare il numero complessivo dei lavoratori cui ci si deve riferire per fissare la percentuale. Secondo il Ministero, sono infatti applicabili i criteri di computo già usati per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91.
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