Il termine per il contraddittorio scatta già dalla consegna del verbale di accesso
Può essere difficile capire quando è possibile presentare memorie difensive
Anche in caso di accesso breve, mirato alla raccolta documentale, occorre rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica dell’atto impositivo, indipendentemente dalla formale consegna di un PVC. È questo, in estrema sintesi, il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 12094 depositata ieri.
Nel caso di specie, la società contribuente lamentava la mancata consegna del processo verbale di constatazione a conclusione di una verifica fiscale, inaugurata da un accesso breve, mirato alla raccolta documentale, e proseguita in ufficio.
Il contribuente riteneva che la mancata consegna del processo verbale di constatazione avesse leso il proprio diritto al contraddittorio, non avendo potuto esprimere le proprie osservazioni difensive, come invece espressamente riconosciuto
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