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Aliquota IVA ordinaria per gli apparecchi analizzatori del sangue

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 maggio 2019

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Nella risposta a interpello n. 143 pubblicata ieri, 16 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si applica l’aliquota IVA ordinaria alle cessioni di apparecchi analizzatori idonei al controllo dei parametri del sangue.
Secondo l’Agenzia, infatti, non è applicabile l’aliquota IVA del 4% prevista dal n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, in relazione a “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”. Tale disposizione riguarda, infatti, i prodotti “acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate nn. 90/2011 e 253/2002).

Gli apparecchi analizzatori in esame non sono acquistati direttamente dai disabili per alleviare o curare una propria menomazione di tipo funzionale permanente, ma sono strumenti diagnostici acquistati dalle strutture sanitarie astrattamente idonei a misurare i valori sanguigni dei pazienti nei vari comparti ospedalieri.
Tali prodotti sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria considerato che, in linea con l’accertamento tecnico operato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, possono essere classificati nella voce doganale 902780 tra gli “Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche” utilizzati per la misurazione dei valori sanguigni in diversi ambiti ospedalieri.

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