La definizione del PVC lascia intatto il credito anche in caso di frode
In base a quanto emerge dalla risposta a interpello n. 145 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri, la società risultante dalla fusione per incorporazione può utilizzare in compensazione o domandare a rimborso il credito trasferito da una delle controllate alla controllante nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo (e poi ulteriormente trasferito alla società incorporante per effetto della fusione) quand’anche sia stata commessa una frode.
Ciò nella misura in cui la controllata abbia definito il verbale di constatazione ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018 e la definizione si sia perfezionata con la presentazione della dichiarazione integrativa nonché il versamento (di tutte le somme o della prima rata) entro il 31 maggio 2019.
Si rileva, nella risposta, come “l’integrale versamento di quanto indicato nel PVC – pari al credito IVA indebitamente detratto da BETA [controllata, ndr] – sia idoneo a ripristinare la capienza iniziale del credito trasferito”.
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