Vendita di prodotti di imprenditori agricoli senza intermediazione
L’INPS precisa che è possibile il commercio al dettaglio anche di prodotti diversi da quelli della propria azienda agricola ad alcune condizioni
Con la circolare n. 76 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti riferiti al corretto inquadramento previdenziale delle imprese agricole, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione unificata, alla luce di quanto stabilito in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli dall’art. 1 comma 700 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Innanzitutto, l’INPS evidenzia che con tale disposizione, nel confermare la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, è stato modificato l’art. 4 del DLgs. 228/2001 specificando, al nuovo comma 1-bis, che i suddetti prodotti possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti
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