Perdite e interessi interamente scomputabili nella falcidia da piano attestato
Con la risposta a interpello n. 160 di ieri, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente a commento della disciplina recata dall’art. 88 comma 4-ter del TUIR, ribadendo le conclusioni cui erano giunte le risposte nn. 85/2018 e 120/2018.
Si ricorda che la citata disposizione prevede, per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, la non imponibilità per quelle derivanti da concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, oppure da procedure estere equivalenti, mentre stabilisce una parziale detassazione qualora le sopravvenienze attive siano maturate per effetto di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento (come nel caso di specie) e procedure estere equivalenti.
In tale ultimo caso, l’importo detassato è pari alla parte di sopravvenienza che eccede la somma:
- delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell’art. 84 del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell’80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
- della deduzione di periodo e dell’eccedenza relativa all’ACE ex art. 1 comma 4 del DL 201/2011 e DM 3 agosto 2017;
- degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 comma 4 del TUIR.
Sulle modalità di calcolo dell’ammontare detassato, la risposta in commento conferma che:
- le perdite fiscali pregresse sono utilizzabili oltre l’80% al fine di individuare la quota di sopravvenienza detassata;
- gli interessi passivi di cui all’art. 96 comma 4 del TUIR sono soggetti alla medesima regola di consumazione integrale prevista per le perdite fiscali; pertanto, tali oneri finanziari devono ritenersi usati, e non più riportabili negli esercizi successivi, a prescindere dai limiti ordinari imposti all’utilizzo da quest’ultima norma.
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