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Per la sottrazione fraudolenta da comparare il valore del denaro occultato e la pretesa dell’Erario

/ REDAZIONE

Martedì, 28 maggio 2019

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23151 depositata ieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura in relazione alla responsabilità del legale rappresentante di una nota società calcistica accusato del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

In particolare viene esclusa la sussistenza del dolo specifico del citato reato tributario, in quanto i trasferimenti dei fondi tra diverse società erano, in realtà, stati reintegrati nel conto originario e pertanto “risultano inspiegabili in chiave di frode”, dal momento che buona parte delle somme rientrate sono state effettivamente impiegate per l’adempimento dei debiti di imposta.

Sempre in relazione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta, viene richiamata quella giurisprudenza che ritiene sufficiente che la condotta sia idonea a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria, ovvero a mettere a repentaglio la realizzazione della pretesa tributaria, anche solo rendendo più difficile una eventuale procedura esecutiva, senza che, quindi, sia necessario che la stessa venga resa non più possibile (Cass. n. 3011/2017).

Tale giudizio ex ante non può che svolgersi attraverso una comparazione tra il valore del denaro o dei beni occultati e la pretesa dell’Erario, dovendosi valutare se la residua consistenza patrimoniale del debitore sia sufficiente a soddisfare questa pretesa. Secondo la sentenza in commento, il Tribunale di merito ha fatto corretta applicazione di questo principio, laddove ha evidenziato che, nel caso di specie, non è stata effettuata una compiuta valutazione della capienza del patrimonio residuo della società rispetto al soddisfacimento delle pretese tributarie, né della diretta incidenza delle operazioni finanziarie oggetto dell’imputazione al fine della creazione di una situazione di pericolo concreto.

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