Il diritto alla pensione richiede la cessazione del rapporto
La Cassazione con la sentenza n. 14417 depositata ieri ha ribadito che ai fini dell’erogazione della pensione di anzianità occorre, oltre al raggiungimento dell’anzianità contributiva, la cessazione dell’attività lavorativa da parte dell’iscritto al momento della presentazione della domanda.
Tale principio, in precedenza già affermato dai giudici di legittimità (tra i precedenti conformi si ricorda ad esempio la sentenza n. 5052/2016) deriva da due norme di legge: dall’art. 22 della L. 153/69, la cui lett. c) del comma 1 indica come condizione ai fini dell’ottenimento della pensione quella di non prestare “attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”, e dall’art. 10 del DLgs. 503/92, che allo stesso modo subordina il conseguimento delle pensioni di anzianità e delle pensioni di vecchiaia alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La Suprema Corte chiarisce che il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce una presunzione di bisogno, con la conseguenza che è riferibile a qualsiasi rapporto di lavoro, anche ai rapporti diversi rispetto a quello per il quale siano stati versati i contributi all’ente chiamato ad erogare la prestazione.
La Cassazione precisa, inoltre, che sebbene i redditi da lavoro e la pensione siano cumulabili, ciò non toglie che la cessazione dell’attività lavorativa costituisca il requisito necessario ed indefettibile per il perfezionamento del diritto alla pensione. Nella sentenza commentata viene comunque rilevata la necessità di un intervallo di tempo tra i successivi rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare che la percezione della pensione avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Ne deriva che quando l’attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro e alle medesime condizioni di quelle del rapporto precedente si configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento.
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