Plafond IVA nell’affitto d’azienda con previsione contrattuale
Non è sanzionabile, in tal caso, l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12 o AA7/10
La Corte di Cassazione, con due recenti pronunce, si è espressa in merito ai requisiti procedimentali che consentono il trasferimento del plafond IVA all’affittuario in un contratto di affitto d’azienda.
In base all’ordinanza n. 13998 depositata il 23 maggio 2019, è imprescindibile che il contratto di affitto d’azienda, in forma scritta, rechi la previsione espressa del trasferimento del plafond all’affittuario.
Nella situazione in cui tale previsione sia assente, secondo i giudici non può ritenersi realizzato il passaggio della qualifica di esportatore abituale e, di conseguenza, sono illegittimi gli acquisti che l’affittuario effettua avvalendosi del regime di non applicazione dell’IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.
In senso conforme
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