Concorsuale il credito IVA a esigibilità differita
Anche se il pagamento è successivo al concordato, il credito non è sorto in occasione o in funzione della procedura
Con la risposta a interpello n. 164, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito IVA “a esigibilità differita” vantato dall’Erario in relazione a fatture emesse per operazioni compiute prima dell’inizio del concordato non rientra tra i crediti sorti “in occasione o in funzione” della procedura concorsuale, anche se il pagamento si verifica in pendenza della procedura. Il debito IVA vantato dall’Erario ha, quindi, natura concorsuale e deve essere pagato in sede di riparto, rispettando l’ordine di distribuzione e secondo i principi che regolano la par condicio creditorum.
Nel caso di specie, una società aveva emesso fatture con IVA a esigibilità differita, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR 633/72, per prestazioni ...
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