Visto di conformità mendace con rilevanza penale
La Cassazione ha confermato che il professionista ne risponde e che può avere un ruolo non marginale nell’associazione finalizzata a reati tributari
A distanza di poche settimane la giurisprudenza è chiamata nuovamente a confrontarsi con la possibile responsabilità penale del professionista che appone un visto di conformità infedele o mendace.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19672 dello scorso 8 maggio aveva, infatti, confermato una condanna per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (si veda “Il professionista risponde penalmente per il visto di conformità mendace” del 9 maggio 2019). Con la sentenza n. 24800 depositata ieri, tale impostazione viene confermata.
Si trattava in questo caso dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un professionista per essersi associato insieme ad altri (art. 416 c.p.) allo scopo di commettere diversi reati riferibili alle fattispecie ...
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