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Confermato l’assoggettamento a IVA della TIA 2

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 giugno 2019

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Con l’ordinanza n. 15390 di ieri, 6 giugno 2019, la Cassazione ha confermato che la tariffa integrata ambientale (c.d. TIA 2) di cui all’art. 238 del DLgs. 152/2006 ha natura privatistica e pertanto è soggetta a IVA.

Richiamando quanto già sancito da pronuncia n. 16332/2018 (si veda “IVA dovuta solo sulla TIA2 dal 30 giugno 2010” del 22 giugno 2018), nell’ordinanza in esame è stato osservato che la disciplina della TIA 2, a differenza di quella della tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA 1), individua il fatto generatore dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti e afferma la natura di corrispettivo della citata tariffa.
Ai fini dell’assoggettabilità a IVA, inoltre, è irrilevante che il pagamento della TIA 2 sia obbligatorio per legge, in quanto la definizione delle prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del DPR 633/72 prescinde dalla fonte delle stesse.

D’altra parte, la natura privatistica della TIA 2 è stata definitivamente confermata dall’art. 14 comma 33 del DL 78/2010 secondo cui “le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria”.

La Cassazione ha precisato, inoltre, che la predetta ricostruzione non appare in contrasto con quanto sancito dalle Sezioni Unite nn. 17113/2017 e 5078/2016 aventi un oggetto diverso ossia, rispettivamente, l’addizionale provinciale sulla TIA 2 e la TIA 1.

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