Bonus anche per le attività di ricerca svolte dall’amministratore unico
Con la risposta a interpello n. 182 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sono agevolabili con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo svolta dall’amministratore unico.
Nel caso di specie, il socio unico, nonché amministratore unico della società istante, svolge anche attività di ricerca, pur non sussistendo un contratto di lavoro dipendente.
Vengono richiamati i chiarimenti forniti in passato, secondo cui sono agevolabili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa, ma solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2016, § 2.2.1, e circ. n. 13/2017, § 4.1.2).
L’Agenzia afferma quindi che anche nel caso di specie resta inteso che l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore. A tal fine, rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria circa l’idonea documentazione dell’attività svolta, l’effettività, l’imputazione temporale e la congruità dei costi sostenuti e la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.
Viene altresì evidenziato che, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi dal 2019), i costi del personale non dipendente dell’impresa godono dell’aliquota del 25% (art. 3 comma 6, lett. a-bis) del DL 145/2013).
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