Senza modifiche sullo scarto dell’F24 tutela del contribuente a rischio
Gentile Redazione,
la recente introduzione, operata dal DL 124/2019, di una specifica sanzione in caso di scarto di modello F24 in compensazione per indebito utilizzo del credito, offre lo spunto per ritornare sugli strumenti a tutela del contribuente, nei casi di specie.
Premesso che deve salutarsi favorevolmente un intervento volto al contrasto delle frodi in materia di compensazione di crediti tributari, fenomeno che sembra essere ancora troppo diffuso e fortemente dannoso per le casse erariali, non si può tuttavia non evidenziare come l’assetto normativo e procedurale previsto, e completato oggi con una specifica previsione sanzionatoria, risulti ancora carente in tema di rimedi a tutela del contribuente, nell’ipotesi in cui questi abbia operato correttamente la compensazione di un credito legittimo e spettante, ma si veda comunque destinatario di una comunicazione di scarto del modello F24 inviato, eventualmente basata su motivazione non sufficiente o erronea.
Con il recente intervento normativo, non si è colta l’occasione per fugare i dubbi circa l’autonoma impugnabilità della comunicazione di scarto, già sorti dopo l’introduzione di questo peculiare procedimento nell’ottobre 2018, e nemmeno per definire in modo preciso e specifico le fattispecie che legittimano lo scarto, posto che anche il provvedimento direttoriale n. 195385/2018 sembra elencare ipotesi alquanto generiche, lasciando ampi margini di indeterminatezza; esigenza, quest’ultima, che oggi sembra inderogabile, considerato che l’approntamento di uno specifico presidio sanzionatorio necessita senza dubbio di un perimetro della violazione ben determinato.
Ci si potrà quindi trovare di fronte a una triplicazione di procedimenti: impugnazione della comunicazione di scarto del modello F24, con il rischio di eventuale declaratoria di inammissibilità, vista l’assenza di un espresso dato normativo; impugnazione della cartella di pagamento, che nelle more del primo giudizio citato, è plausibile attendersi, considerato che il versamento scartato si dà per non eseguito, e la procedura di riscossione seguirà per certo il proprio corso; ulteriore impugnazione del provvedimento di irrogazione della (nuova) sanzione, nel caso questo dovesse assumere le forme di un autonomo atto notificato al contribuente, o comunque impugnazione dell’iscrizione a ruolo, qualora non preceduta da autonomo atto sanzionatorio, come sembra sottendere la norma, pur in assenza, a oggi, dei previsti provvedimenti attuativi.
Un assetto normativo e procedimentale così definito appare evidentemente come disorganico e incompleto, a rischio di contrasto con il diritto di difesa del contribuente e con il necessario carattere di determinatezza tipico delle norme di ambito sanzionatorio.
L’auspicio è che in sede di conversione in legge del DL 124 possano essere apportate le opportune modifiche volte a disciplinare in maniera organica ed esaustiva questo peculiare istituto, superando le problematiche citate e fugando i molti dubbi che ancora paiono sussistere.
Alessandro Fornasari
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
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