Le cartelle di pagamento non vanno in ferie, gli accertamenti esecutivi sì
Istanza di adesione cumulabile con la sospensione feriale
Ogni anno, anche per il processo tributario e in ragione dell’art. 1 della L. 742/69, sono automaticamente sospesi dal 1° agosto al 31 agosto i termini processuali.
Sono di conseguenza esclusi, salvo quanto si dirà e salvo quanto previsto in disposizioni di legge eccezionali, tutti i termini che hanno una dimensione solo amministrativa, come i termini per la notifica degli atti impositivi, i termini per le domande di rimborso e il termine di sessanta giorni entro cui, ricevuto il PVC, è possibile presentare le memorie difensive.
Anche il termine annuale entro cui, a seguito di deduzioni difensive del contribuente, va notificato l’atto di irrogazione delle sanzioni non collegate al tributo non soggiace alla sospensione feriale.
Per i termini entro cui occorre pagare le somme intimate ...
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