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PROFESSIONI

Adeguata verifica di clienti già censiti per sopravvenute disposizioni di legge

Lo schema di DLgs. antiriciclaggio prevede l’applicabilità dell’art. 23 del DLgs. 231/2007 anche per i clienti già acquisiti prima del 4 luglio 2017

/ Annalisa DE VIVO

Mercoledì, 3 luglio 2019

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Il recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio è ormai imminente. Nella seduta dello scorso 1° luglio il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via preliminare il testo del decreto attuativo della direttiva 2018/843/Ue, che modifica nuovamente il DLgs. 231/2007, con risvolti di indubbio interesse anche per i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Rispetto alla bozza posta in pubblica consultazione nel mese di marzo, il testo approvato contiene alcune modifiche rilevanti anche con riferimento ai presupposti della adeguata verifica della clientela: in particolare, il restyling del quarto comma dell’art. 17 del DLgs. 231/2007 richiede una attenta riflessione.

Nel testo attualmente vigente, la norma recita: “I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni

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