In Gazzetta le modalità attuative degli incentivi agli investimenti in start up e PMI innovative
Sulla Gazzetta di ieri, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 7 maggio 2019, contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall’art. 29 del DL 179/2012 e dall’art. 4 del DL 3/2015, ossia gli incentivi all’investimento in start up innovative e in PMI innovative.
Sono interessati i soggetti IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative o PMI innovative ammissibili, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Il DM dispone poi che le persone fisiche possano detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000 di euro, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per cui spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Se la detrazione è superiore all’imposta lorda l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le persone giuridiche possono invece dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000 euro. Anche in questo caso l’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Il decreto fissa infine le condizioni per beneficiare dell’agevolazione e le cause di decadenza.
Si segnala che, in relazione alle somme investite in start up innovative, l’art. 1 comma 218 della L. 145/2018 per il 2019 ha previsto: l’incremento dal 30% al 40% dell’aliquota della detrazione IRPEF/deduzione IRES; l’incremento al 50% per i soggetti passivi IRES (diversi dalle start up innovative) in caso di acquisizione integrale del capitale della start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno tre anni. Tali disposizioni sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1 comma 220 della L. 145/2018).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41