I soci professionisti di STP devono avere il controllo della società
Non è necessario che i requisiti previsti dall’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011 per assicurare ai soci professionisti di una STP la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ricorrano cumulativamente. Tuttavia, è indispensabile che ai soci professionisti sia comunque riservato il controllo della società ricorrendo a strumenti come patti parasociali o clausole statutarie.
Ad affermarlo è il CNDCEC con la Nota informativa dell’8 luglio 2019 n. 60.
Il documento fa seguito alle due segnalazioni AS1589 e AS1589B, inserite nel Bollettino del 17 giugno 2019 n. 24 (si veda “Maggioranza di soci professionisti con requisiti non cumulativi nelle STP” del 18 giugno 2019), con cui l’AGCM ha osservato come rispetto ai due requisiti previsti dall’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011 per assicurare ai soci professionisti la maggioranza dei due terzi (numero dei soci professionisti e partecipazione al capitale dei medesimi) siano state proposte due diverse interpretazioni. Più nel dettaglio:
- secondo una prima interpretazione, condivisa dallo stesso CNDCEC (si veda “STP con maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote” del 6 novembre 2018), i due requisiti devono ricorrere cumulativamente;
- secondo una diversa interpretazione, tali requisiti non devono ricorrere cumulativamente.
L’AGCM ritiene che vada privilegiata quest’ultima interpretazione, sostenendo che la richiesta del cumulo dei requisiti si tradurrebbe in un’ingiustificata limitazione della concorrenza. In un’ottica di collaborazione istituzionale, il CNDCEC suggerisce di adeguare il proprio orientamento a queste indicazioni.
Allo stesso tempo, però, il CNDCEC, al pari dell’AGCM, richiama la ratio sottesa all’imposizione dei due requisiti sopra menzionati, ossia la necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.
Pertanto, secondo il CNDCEC, è indispensabile che ai soci professionisti sia comunque riconosciuta la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41