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Legittimo il licenziamento per abuso dei «permessi 104»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 luglio 2019

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Con la sentenza n. 18411 pubblicata ieri la Cassazione si è pronunciata su un caso di abuso dei permessi riconosciuti dall’art. 33 comma 3 della L. 104/92 da parte di un lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli.

Nel caso di specie il datore di lavoro aveva incaricato un’agenzia investigativa di verificare gli spostamenti del dipendente durante le quattro giornate di fruizione dei permessi: ne era emerso che in due di queste quattro giornate il dipendente non fosse né uscito né rientrato a casa nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 21 sebbene, in sede di audizione a difesa, avesse dichiarato di aver prestato regolare assistenza alla zia, tranne che per alcune ore della giornata; inoltre, era risultato che il lavoratore, in tali giornate, non fosse nemmeno stato avvistato presso l’abitazione della zia da assistere da parte dell’investigatore appostato nella strada ove tale abitazione era ubicata.

La sentenza in commento si inserisce, così, nel solco dell’orientamento giurisprudenziale (da ultimo, cfr. Cass. n. 4670/2019) secondo cui, in caso di sospetto utilizzo fraudolento dei permessi ex art. 33 della L. 104/92, è legittimo da parte del datore di lavoro il controllo sul comportamento del lavoratore (anche attraverso agenzie investigative), così come è legittimo il licenziamento del medesimo nel caso in cui venga accertato l’utilizzo di tali permessi per usi diversi da quello dell’assistenza al familiare disabile e, quindi, un abuso del diritto: si tratta, infatti, di condotta idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti per la sua contrarietà ai principi di correttezza e buona fede, oltre che per il suo disvalore sociale ed etico.

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