Estratti di ruolo per l’insinuazione al passivo
Impugnazione diretta dell’estratto di ruolo anche nel Codice della crisi
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 24 aprile 2025, ha ribadito che l’onere probatorio per l’ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale può essere assolto dall’agente per la riscossione con la sola produzione degli estratti di ruolo.
Sul tema, la Cassazione a Sezioni Unite 11 novembre 2021 n. 33408 aveva stabilito come, ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, restasse irrilevante che l’avviso di accertamento o quello di addebito – contemplati dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010, conv L. 122/2010 – fossero stati notificati, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo. In tal senso si era poi assestata anche la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. nn. 9262/2024, 37006/2022, 6277/2022 e 2533/2022).
In senso parzialmente difforme, in verità, un’altra parte della giurisprudenza aveva ritenuto che ai fini dell’ammissione allo stato passivo dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non fosse sufficiente depositare, in sede di verifica, l’estratto di ruolo – neppure impugnabile in ragione dell’art. 3-bis del DL 146/2021 – considerando, invece, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento (Cass. n. 31560/2022).
Vi è da dire, tuttavia, che tale intervento si collocava in pendenza di un dato normativo che non considerava impugnabile l’estratto di ruolo, con la conseguenza che il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata sarebbero stati impugnabili solo a determinate condizioni, in virtù del comma 4-bis dell’art. 12 del DPR 602/73, introdotto dall’art. 3-bis del DL 146/2021, conv. L. 215/2021. Si era giunti a considerare, quindi, l’insufficienza del ruolo e l’estratto di ruolo per l’ammissione al passivo del credito tributario.
La disposizione de qua è stata successivamente modificata dal DLgs. 110/2024, che ha previsto l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo in determinati casi e anche “nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14”.
Ciò premesso, la fattispecie esaminata dal Tribunale di Milano si colloca “a cavallo” tra gli interventi legislativi suddetti.
Ad avviso del Collegio, la non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo non preclude il diritto di difesa della procedura e l’impugnazione dell’atto (avviso di addebito o cartella di pagamento), quando l’estratto contenga tutti gli elementi identificativi della pretesa.
In presenza di tali elementi, è irrilevante anche la mancata indicazione della data di notifica dell’avviso di addebito o della cartella di pagamento.
La giurisprudenza, sul tema, ha affermato che la notificazione delle cartelle risponde alla “mera funzione d’informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale” e che questa funzione resta comunque assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata degli estratti di ruolo che menzionino gli atti e che consentono, qualora siano ancora ammesse contestazioni, circa i crediti tributari, di proporre impugnazione all’autorità tributaria in base all’art. 88 comma 2 del DPR 602/73.
Si perviene a tale conclusione partendo dalla constatazione che i crediti erariali scaturiscono dall’inadempimento degli obblighi tributari, in dipendenza dei relativi presupposti, e non a seguito degli avvisi di accertamento (Cass. SS.UU. nn. 21765/2021 e 21766/2021), né in base al ruolo, né per effetto della notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 6846/2021).
La Cassazione n. 9262/2024 ha altresì confermato l’irrilevanza ai fini dell’insinuazione al passivo della notifica della cartella di pagamento, la cui funzione è quella di “informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale (cfr. Cass. n. 6846/2021 e, con riguardo all’insinuazione al passivo di crediti previdenziali, Cass. nn. 12317/2018, 20054/2018, 700/2019 e 24589/2019).
Ai fini dell’onere della prova della pretesa tributaria, quindi, è sufficiente l’estratto di ruolo – cui risulterebbe sottesa la relativa cartella di pagamento – con indicazione degli importi, anno di riferimento e codici dei tributi, che consentono di identificare univocamente le pretese azionate (Cass. n. 32864/2024).
In ogni caso, la circostanza che, nella specie, per l’avviso di addebito e per la cartella di pagamento non fosse indicata la data della notifica, in presenza di tutti gli altri elementi identificativi degli addebiti, non avrebbe costituito una preclusione alla eventuale impugnazione da parte della curatela, anche in caso di preclusione all’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
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