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NOTIZIE IN BREVE

Raccolta delle giocate esente IVA soltanto nei rapporti con il concessionario

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 luglio 2019

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Con la risposta a interpello n. 226, pubblicata il 9 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di raccolta delle giocate mediante apparecchi da intrattenimento non sono soggetti al regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 comma 1 n. 6) del DPR 633/72 laddove siano resi da una società non direttamente nei confronti del concessionario degli apparecchi, bensì nei confronti del gestore del servizio di raccolta che opera per conto di quest’ultimo.

Infatti, sebbene l’art. 1 comma 497 della L. 311/2004 disponga che l’esenzione IVA di cui all’art. 10 n. 6) del DPR 633/72 si applichi alla raccolta delle giocate derivanti da apparecchi da intrattenimento anche relativamente ai rapporti tra concessionari della rete per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta stessa, con la circ. n. 21 del 13 maggio 2005 è stato precisato che l’ambito applicativo dell’esenzione è limitato ai “rapporti contrattuali in cui una delle parti è necessariamente il concessionario” del gioco. I servizi resi tra soggetti diversi, invece, sono imponibili a IVA con aliquota ordinaria.

Con riguardo al caso oggetto dell’interpello, dunque, l’Agenzia esclude che il regime di esenzione possa applicarsi al servizio di raccolta degli incassi dagli apparecchi da gioco reso dalla società istante, posto che questa non ha un rapporto diretto con il concessionario, bensì opera nei confronti del gestore incaricato il quale, a sua volta, presta il servizio di raccolta per conto del concessionario, ma in nome proprio, rimanendo, dunque, un soggetto autonomo e con distinta responsabilità rispetto al concessionario.

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