I sindaci «pagano» sempre le violazioni macroscopiche degli amministratori
La responsabilità dei controllori deriva già dal fatto di non averle rilevate
La Cassazione, nella sentenza n. 18770/2019, ha ribadito che, in presenza di macroscopiche violazioni degli amministratori, la responsabilità dei sindaci risiede già nel fatto di non averle rilevate e, di riflesso, nel non avere in alcun modo reagito a esse.
È vero che il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso per la società in ragione della sua mera “posizione di garanzia”, ma occorre altresì considerare, da un lato, che la particolare conformazione della struttura societaria (come quando la società sia parte di un gruppo o quando si tratti di società a ristretta base familiare, soggette, perciò, a influenze esterne anche pregiudizievoli) implica più intensi doveri dei controllori, e, dall’altro, che ai fini dell’esonero dalla responsabilità rileva
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