Fuori da tassazione la donazione per solidarietà sociale dei soli prodotti individuati dalla legge
La L. 19 agosto 2016 n. 166 prevede misure di semplificazione per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, disponendo altresì specifiche agevolazioni a livello fiscale.
Tra l’altro, l’art. 16 comma 2 della citata legge dispone che i suddetti beni, ceduti gratuitamente, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, come tali, non sono produttivi di ricavi (ai sensi dell’art. 85 comma 2 del TUIR).
Accanto ai beni “agevolati” espressamente identificati dalla norma, è data facoltà al Ministro dell’Economia e delle finanze di individuarne altri, tramite apposito decreto, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Ad oggi, tale provvedimento attuativo non risulta ancora emanato.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, la risposta a interpello n. 274, diffusa ieri, afferma che, tenuto conto del citato vincolo di finanza pubblica, non è possibile estendere le agevolazioni previste dall’art. 16 della L. 166/2016 a beni non espressamente individuati (nel caso di specie, calzature ritenute non più commercializzabili o non più vendibili, poiché fuori moda o recanti piccoli difetti), essendo quindi necessaria l’emanazione del citato decreto.
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