Sufficiente la riorganizzazione aziendale per la legittimità del licenziamento per motivo oggettivo
La Cassazione, con la sentenza n. 19302 depositata ieri, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale per il quale, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente ogni modifica della struttura organizzativa dell’impresa che abbia quale effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall’obiettivo perseguito dall’imprenditore, sia esso una migliore efficienza o un incremento della produttività, oppure la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie.
Il datore di lavoro non deve, dunque, necessariamente provare l’andamento economico negativo dell’azienda, in quanto è sufficiente una riorganizzazione aziendale – con conseguente soppressione del posto e risoluzione del rapporto di lavoro – anche al solo fine di ottenere una migliore efficienza gestionale o un incremento della redditività dell’impresa (tra le pronunce che hanno per prime sostenuto tale impostazione si ricorda la n. 4015/2017).
La sentenza in commento rileva che la legittimità del recesso è comunque condizionata dall’effettività della ragione obiettiva dichiarata dall’imprenditore, così come dal nesso causale tra tale ragione e la soppressione della posizione lavorativa.
È richiesta quindi la dimostrazione che le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa ex art. 3 della L. 604/66, anche se dirette a una migliore efficienza gestionale o a un incremento dei profitti, siano realmente esistenti e abbiano determinato un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa.
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