Collaborazioni stabili di professionisti da valutare di volta in volta
Con l’ordinanza 19775, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che l’avvalersi della collaborazione stabile di professionisti per l’espletamento dell’attività professionale non è di per sé indicativo di un’autonoma organizzazione.
Come già affermato in passato, occorre infatti valutare la natura e la rilevanza dell’attività svolta dai terzi collaboratori.
In tale ottica, non sono sintomatici del presupposto impositivo IRAP, tra gli altri (cfr. Cass. nn. 26332/2017 e 15113/2009):
- i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi;
- i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni;
- i compensi erogati a consulenti esterni.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41