Il preliminare con uno o più acconti sconta due imposte fisse
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 311, pubblicata di ieri, ha ribadito che, per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di caparra/acconto prezzo assoggettate a IVA, l’imposta di registro è dovuta:
- in misura fissa per il contratto preliminare (art 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86);
- sempre in misura fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di acconti assoggettati a IVA (nota all’art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 e art. 40 del DPR 131/86).
In particolare, l’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 assoggetta all’imposta in misura fissa i contratti preliminari di ogni specie.
La nota al medesimo articolo, inoltre, dispone che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6 (ossia il registro in misura proporzionale pari allo 0,5%), mentre se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti a IVA si applica il precedente art. 9 (registro proporzionale con aliquota al 3%).
Tuttavia, se il contratto preliminare è relativo a operazioni assoggettate a IVA (come nel caso di specie), l’imposta di registro sugli acconti si applica in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro (art. 40 del DPR 131/86); la stessa regola opera anche per la caparra, se questa assolve la funzione di acconto sul prezzo (in linea di principio, invece, la caparra “pura” è fuori campo IVA).
In questi termini, si erano già pronunciate la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013 e la risoluzione dell’Agenzia n. 197 del 1° agosto 2007.
L’imposta di registro sul contratto preliminare di vendita di fabbricato contenente una clausola che prevede la dazione di una somma a titolo di caparra/prezzo sarà, dunque, pari a 200 euro per il preliminare più 200 euro per gli acconti prezzo.
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