Agevolata la costruzione della prima casa sul terreno in nuda proprietà
Nella risposta n. 308/2019, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’applicazione dell’agevolazione prima casa alla costruzione dell’abitazione, con riferimento a un caso particolare, in cui il soggetto che intende edificare l’abitazione:
- è titolare della sola nuda proprietà del terreno (in quanto i genitori godono dell’usufrutto vitalizio);
- risiede all’estero (essendo regolarmente iscritto all’AIRE).
In primo luogo, si ricorda che, in virtù del combinato di disposto dei nn. 21 e 39 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l’aliquota IVA del 4% trova applicazione anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati “Tupini” (di cui all’art. 13 della L. 408/49) effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di “prima casa”, individuate dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
In breve, la costruzione della prima casa gode di un trattamento agevolato proprio come l’acquisto di essa.
Peraltro, l’agevolazione prima casa trova applicazione non solo all’acquisto in piena proprietà, ma anche all’acquisto di diritti reali minori, come la nuda proprietà.
Dal punto di vista civilistico – spiega l’Agenzia – a norma del combinato disposto degliartt. 934 e 983 c.c., il nudo proprietario del terreno acquista la nuda proprietà dell’abitazione che egli edifichi sul terreno medesimo, atteso che l’usufrutto sul terreno si estende anche a tutte le accessioni di esso.
Quindi, nel caso di specie, l’aliquota IVA del 4% potrà trovare applicazione alle prestazioni di servizi derivanti dal contratto di appalto avente a oggetto l’edificazione dell’abitazione, a condizione che il committente (nudo proprietario del terreno e futuro nudo proprietario dell’edificio) sia in possesso delle condizioni agevolative individuate dalla Nota II-bis.
A tal fine, le dichiarazioni agevolative richieste dalla norma devono essere rese all’appaltatore in sede di stipula del contratto di appalto.
Infine, posto che, nel caso di specie, il committente è un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE) il beneficio trova applicazione a condizione che l’immobile edificato sia acquistato come “prima casa” nel territorio nazionale, senza alcun obbligo di fissare la residenza.
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