Per le assunzioni dati sulla salute dei candidati da trattare solo per scopi determinati e legittimi
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il provvedimento n. 146/2019 ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DLgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati personali.
A seguito dell’adozione del provvedimento generale del 13 dicembre 2018 n. 497, con cui il Garante aveva individuato le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016, il suddetto provvedimento, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro, evidenzia che lo stesso si applica nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, rilevando che il trattamento di tali dati viene effettuato solo se necessario.
Nello specifico, nella fase preliminare alle assunzioni, i soggetti che svolgono attività di intermediazione, ricerca o selezione del personale possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la razza o l’etnia dei candidati solo se la raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi e sia necessaria per instaurare il rapporto, nei limiti delle informazioni strettamente pertinenti e a tal fine necessarie.
Il provvedimento detta poi precise prescrizioni relative al trattamento dei dati nel corso del rapporto di lavoro, così come le modalità di trattamento.
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