Deducibili gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela
La Cassazione conferma la deducibilità per competenza, non considerando rilevante il carattere aleatorio dell’indennità
Con la sentenza n. 20946/2019, la Cassazione ha ribadito che l’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa, essendo irrilevante il carattere aleatorio della stessa. L’estensione del diritto alla deduzione dell’accantonamento per tale indennità risulta coerente con l’interesse del legislatore di favorire il comportamento previdente del preponente e, al tempo stesso, tutelare l’agente, quale soggetto contrattualmente più debole e di uniformare – in tema di reddito d’impresa, e specificamente di accantonamenti – i diversi criteri contabili imposti dalle norme civilistiche o specificamente stabiliti da quelle tributarie. Accolto in tal modo il motivo di ricorso presentato da una spa nei
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