L’ipoteca non rende edotto il contribuente circa la notifica della cartella
Il ricorso non deve necessariamente essere proposto entro i sessanta giorni dalla comunicazione
Le Sezioni Unite, con la nota sentenza 2 ottobre 2015 n. 19704, hanno sancito, tra l’altro, che l’art. 19 comma 3 del DLgs. 546/92, nella parte in cui sancisce che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”, non osta ad affermare che, ricevuto l’estratto di ruolo, il contribuente possa, in quel momento, impugnare la cartella di pagamento (e quindi pure il ruolo) in precedenza non notificata.
Infatti, dopo la cartella di pagamento, il contribuente potrebbe non essere notificatario di ulteriori atti impugnabili, e venire immediatamente iscritto nel registro dei pubblici debitori.
Era stato altresì sostenuto che la mancata notifica
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