Imponibili IVA le lezioni della scuola guida
L’Agenzia delle Entrate recepisce i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea
L’insegnamento della guida automobilistica non può essere equiparato alla formazione scolastica o universitaria, attività per la quale spetta l’esenzione a norma dell’art. 132 della direttiva 2006/112/CE. Devono essere, pertanto, assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici finalizzati al rilascio della patente.
Accogliendo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea con sentenza 14 marzo 2019, relativa alla causa C-449/17 (si veda “Lezioni di guida senza esenzione IVA”; del 15 marzo 2019), l’Agenzia delle Entrate ha recepito tale indirizzo nella risoluzione n. 79, pubblicata ieri.
Devono, quindi, considerarsi definitivamente superati i precedenti chiarimenti contenuti nella R.M. 22 luglio
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