Revocabile il fondo patrimoniale di molto anteriore alla dichiarazione di fallimento
Il bilancio in pareggio non esclude una situazione di sofferenza, se questa emerge dalla ricostruzione operata dagli organi fallimentari
Il curatore del fallimento può azionare la revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto in essere dall’ex amministratore della società in un momento di molto antecedente alla dichiarazione di fallimento della stessa e in cui i bilanci non mostravano segni di sofferenza della società.
Si è pronunciata in questi termini la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22157, depositata ieri.
Sul punto, è opportuno ricordare che l’azione revocatoria di un atto a titolo gratuito (sulla natura gratuita dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, si vedano Cass. n. 7250/2013 e, recentemente, Cass. n. 9798/2019) può essere esercitata in presenza dei seguenti requisiti, previsti dall’art. 2901 c.c.:
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