Nel riciclaggio la confisca è dell’intero profitto del reato
Non rileva che l’imputato, in concorso con altri, abbia goduto delle somme di denaro solo in parte
Con la sentenza n. 37120 depositata ieri la Cassazione ha ribadito che qualora il delitto di riciclaggio abbia ad oggetto somme di denaro, come nel caso di specie, rilevato che il profitto del reato è l’intero ammontare delle somme anzidette, è legittima la confisca delle stesse anche qualora l’imputato, in concorso con altri, ne abbia goduto solo in parte.
Ai sensi dell’art. 648-quater c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per uno dei delitti previsti dall’art. 648-bis c.p. (riciclaggio), art. 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), e art. 648-ter.1 (autoriciclaggio), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
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