Reato di omessa dichiarazione solo con dolo specifico
La Cassazione, nella sentenza n. 37532/2019, ha ribadito che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo, né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento anti-doveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi del fatto che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (cfr. Cass. n. 18936/2016).
Il dolo specifico di evasione, infatti, è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo (cfr. Cass. n. 43809/2015).
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